A chi è rivolto
ai cittadini aventi dimora abituale nel Comune di Urgnano.
Descrizione
Con il termine “dichiarazione di residenza” si intende il trasferimento della dimora abituale con provenienza da altro Comune italiano o dall’estero, o il trasferimento della residenza all’interno del medesimo Comune.
La dichiarazione può essere presentata dai cittadini che:
- sono iscritti presso l’anagrafe della popolazione residente di un altro Comune italiano.
- sono iscritti presso l’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)
- Sono iscritti presso l’anagrafe della popolazione residente del Comune di Urgnano e hanno cambiato abitazione all’interno dello stesso Comune.
- sono stati cancellati per irreperibilità
- provengono dall'estero.
Per trasferire la propria residenza occorre presentare apposita dichiarazione al Comune compilando il modulo relativo.
Le suddette dichiarazioni debbono essere rese nel termine dei venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
Per avviare il procedimento è inoltre necessario:
- Abitare già nell’immobile dove si trasferisce la residenza
- Mettere il nome sul campanello e sulla cassetta postale in vista dell’accertamento da parte della Polizia Locale
Come fare
In applicazione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, entro 20 giorni dalla data di effettivo trasferimento di abitazione, il cittadino dovrà compilare la dichiarazione di residenza; tale dichiarazione va compilata in ogni sua parte e sottoscritta da ciascun componente maggiorenne del nucleo famigliare, allegando fotocopia dei documenti d’identità in corso di validità di tutti i componenti e fornendo i recapiti (telefonico e di posta elettronica) ove inviare tutte le comunicazioni relative alla variazione anagrafica che si intende presentare.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28 marzo 2014 è necessario dichiarare precisamente e senza errori il titolo in base al quale si occupa legittimamente l’abitazione es: (dati dell’atto di proprietà, contratto di locazione registrato ecc…)
Le dichiarazioni di cambio residenza possono essere presentate nei seguenti modi, contraddistinti dalle lettere a), b) c) e d):
a) La dichiarazione potrà essere presentata tramite il portale ANPR accedendo con Spid o Cie; Si precisa che anche per la presentazione della dichiarazione di residenza tramite il portale ANPR è necessario allegare tutta la documentazione sotto indicata onde evitare il rigetto dell’istanza;
b) Inoltrando la dichiarazione di residenza vie e-mail o PEC al Comune di Urgnano all’indirizzo: protocollo@urgnano.eu; La documentazione inviata tramite tmail deve essere scansionata in formato Pdf (non sono accettate foto da cellulari).
c) Presentandosi personalmente c/o gli Uffici Demografici, previo appuntamento da concordare prenotando in Agenda Web oppure contattando l’Ufficio Anagrafe al numero 035/487513 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:00 esclusi festivi;
d) Per raccomandata indirizzata al Comune di Urgnano, ufficio anagrafe, Via C. Battisti 74, 24059 Urgnano.
Cosa serve
CITTADINI ITALIANI (1 fotocopia per persona di ogni documento)
- Carta di identità - Tessera sanitaria
- Indicare se si è in possesso di patente di guida e/o libretti di circolazione.
- Sarebbe inoltre utile allegare contratto d’affitto/uso gratuito con ricevuta di registrazione del contratto di affitto dell’Agenzia delle Entrate e/o rogito o certificazione notarile (pagina con dati catastali) oppure dichiarazione del proprietario dell’immobile in assenza del contratto d’affitto ovvero nel caso in cui il contratto di locazione non fosse intestato al richiedente la residenza;
CITTADINI EXTRA COMUNITARI: oltre a quanto indicato per i cittadini italiani è necessario allegare la documentazione di cui all’ ALLEGATO A
CITTADINI COMUNITARI: oltre a quanto indicato per i cittadini italiani è necessario allegare la documentazione di cui all’ALLEGATO B
- i dati della nuova abitazione;
- i dati di coloro che già vi risiedono;
- i dati delle persone che si trasferiranno.
Cosa si ottiene
Si ottiene l’iscrizione anagrafica presso il nuovo indirizzo previa verifica dei requisiti.
Tempi e scadenze
La nuova residenza avrà effetti giuridici a partire dal giorno in qui viene presentata ed il Comune, registrerà l’iscrizione/variazione anagrafica, all’indirizzo dichiarato, nei 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione di residenza.
Entro 45 giorni dalla dichiarazione, verranno effettuati gli accertamenti prescritti e, qualora emerga che le dichiarazioni rese non corrispondano al vero, verranno applicati gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n 445/2000, e quindi la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione e le conseguenze penali della dichiarazione mendace.
Quanto costa
La comunicazione del cambio di residenza è gratuita.
Procedure Collegate all'Esito
Dalla data della registrazione da parte dell’ufficio anagrafe della dichiarazione di residenza il cittadino potrà ottenere il certificato di residenza e di stato di famiglia oltre che autocertificarli.
Per consentire un corretto accertamento da parte della Polizia Locale, il cittadino deve apporre sul citofono e sulla cassetta postale l'indicazione del proprio cognome e nome o comunicare al Comune se sono presenti riferimenti diversi (ad esempio numeri, lettere o altri cognomi).
La registrazione dell’iscrizione anagrafica nella banca dati dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) comporta l’aggiornamento automatico dell’indirizzo presso le banche dati dei seguenti gli enti:
- Motorizzazione civile
- Inps
- Agenzia delle entrate
Dopo aver presentato la dichiarazione di residenza tramite una delle modalità esposte e dopo aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, è possibile cambiare il medico rivolgendosi alle ASL di Zanica oppure collegandosi al sito https://prenotasalute.regione.lombardia.it – prestazione accesso uffici SCELTA/REVOCA.
Il Comune invia direttamente alla Motorizzazione l’informazione della variazione di indirizzo. Si può verificare l’avvenuta variazione dei dati scaricando la App IPatente o sul sito https://www.ilportaledellautomobilista.it
Contestualmente alla dichiarazione, è necessario che il cittadino regolarizzi la sua posizione rispetto all’occupazione dei locali per la tassa rifiuti solidi urbani.
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
I commi 4 e 5 dell’art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamento di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esisti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
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